Fondazione

Statuto

STATUTO

FONDAZIONE EMILIO TRABUCCHI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE EMILIO TRABUCCHI”. La Fondazione ha sede in Milano.

Articolo 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopi di lucro, bensì lo scopo principale di onorare e ricordare la figura del Professore Emilio Trabucchi, attraverso iniziative di solidarietà sociale che continuino la sua opera coraggiosa ed instancabile: nel settore della ricerca biomedica, nello spirito che gli fu proprio di apertura verso i giovani in particolare quelli svantaggiati in ragione di condizioni economiche sociali o familiari e di incoraggiamento delle relazioni internazionali. Inoltre, la Fondazione si propone di sviluppare ogni e qualsivoglia attività sociale e caritatevole verso i bisognosi anche attraverso l’ausilio di volontari.

Per realizzare questo scopo, la Fondazione si propone alcuni obiettivi, tra cui:

  1. istituire borse e premi di studio;
  2. promuovere e sostenere progetti di ricerca (preclinica, clinica, osservazionale) scientifica;
  3. organizzare periodicamente conferenze e formazione in ambito biomedico e sociale;
  4. svolgere e promuovere, per fini caritatevoli e di solidarietà sociale, attività di assistenza sanitaria, in ogni forma, rivolte a persone bisognose, emarginate e vulnerabili, per il raggiungimento del loro benessere fisico, mentale e sociale anche attraverso l’impegno volontario di medici ed altri operatori professionali della salute, così come di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle azioni della Fondazione;

Inoltre, la Fondazione finanzierà ogni iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dei propri scopi; manterrà contatti con Enti, Istituti, Associazioni, organismi italiani ed esteri, aventi scopo similare a quello predetto. Potrà pure compiere tutte le operazioni ordinarie e straordinarie che il Consiglio di Fondazione riterrà necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità della stessa.

 Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni donati come risulta dall’atto costitutivo, dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Fondazione, con propria deliberazione, disponga ad incrementare il patrimonio. Detto patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi propri della Fondazione.

La Fondazione, quindi, provvede al conseguimento del suo scopo:

  1. con le rendite del suo patrimonio;
  2. con le somme pervenute alla Fondazione da enti (pubblici e/o privati) o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del suo patrimonio;
  3. con le somme che derivino da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio destinate, con delibera motivata del Consiglio di Fondazione, ad uso diverso dall’incremento del suo patrimonio.

Articolo 4 – Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Fondazione. Sono organi della Fondazione il Presidente, il Direttore Generale, il Comitato Scientifico e l’eventuale Revisore Unico o Collegio dei Revisori in qualità di organo di controllo.

Articolo 5 – Composizione del Consiglio di Fondazione e durata dei mandati

Il Consiglio di Fondazione è costituito da nove membri ed almeno uno dei quali dovrà sempre essere membro della famiglia Trabucchi. I membri del Consiglio di Fondazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati; in caso di cessazione, di uno o più membri prima della scadenza del periodo di carica, la sostituzione avverrà entro tre mesi e gli stessi dovranno essere nominati a maggioranza dai Consiglieri in carica.

Entro il termine di tre mesi dallo scioglimento per decorso del termine di quattro anni dei membri, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Articolo 6 – Attività del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione stabilisce le direttive generali per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione:

  1. elegge il Presidente e nomina il Direttore Generale tra i propri membri;
  2. può costituire un Comitato d’onore;
  3. può nominare un Presidente onorario;
  4. designa un Comitato Scientifico, formato da massimo sette membri;
  5. nomina le commissioni che di volta in volta saranno necessarie per l’espletamento dei compiti della Fondazione stessa.

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Fondazione, cura le attività ordinarie e, per la straordinaria amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio gli delega ad acta. Designa un membro del Consiglio con il compito di sostituirlo in tutti i casi di assenza e impedimento; il Presidente inoltre ha facoltà di nominare commercialisti o avvocati o procuratori alle liti e, nell’ambito dei suoi poteri di rilasciare procure speciali.

 Articolo 8 – Votazioni

Il Consiglio di Fondazione è convocato in presenza presso la sede della Fondazione o in altro luogo deciso dal Presidente ovvero in collegamento da remoto, almeno due volte l’anno dal Presidente e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno; delibera validamente quando siano presenti o collegati da remoto almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza relativa dei voti presenti o collegati da remoto. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione. Viene nominato un segretario dell’adunanza che provvederà alla verbalizzazione.

Articolo 9 – Amministrazione ordinaria e straordinaria

Al Consiglio di Fondazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Direttore Generale propone al Consiglio di Fondazione, per l’approvazione, il conto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo annuale con la relativa relazione.

Il Consiglio, inoltre:

  1. predispone i programmi della Fondazione;
  2. provvede all’erogazione di somme e finanziamenti per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  3. delibera sull’accettazione di eventuali oblazioni, donazioni, elargizioni, legati ed erogazioni provvedendo all’investimento del denaro pervenuto alla Fondazione nel modo ritenuto più idoneo e redditizio
  4. provvede all’assunzione, al licenziamento e alla disciplina anche economica del personale effettivo nonché dei professionisti esterni impiegati;
  5. può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più membri an- che con facoltà di subdelega e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Può anche delegare al Direttore Generale il quale, però non ha potere di subdelega;
  6. può aumentare, con delibera votata dalla metà dei membri del Consiglio, il numero dei membri del Comitato Scientifico fino a un massimo di sette membri.

 Articolo 10 – Direttore Generale

Il Direttore Generale funge da coordinatore dell’attività di studio e di ricerca della Fondazione e a tale fine:

  1. segue lo svolgimento degli studi e delle ricerche affidati sia ai membri interni che ai collaboratori esterni;
  2. riferisce sistematicamente nelle sedute del Consiglio di Fondazione sugli studi e sulle ricerche effettuate;
  3. redige annualmente una relazione sullo stato e sui risultati dei lavori scientifici e tecnici promossi e realizzati.

La durata del suo mandato segue quella del Consiglio di Fondazione che l’ha nominato.

 Articolo 11 – Volontari

La Fondazione potrà avere dei Volontari regolarmente iscritti I Volontari sono le persone che, per propria libera scelta, prestano la propria opera nell’ambito delle attività della Fondazione.

I Volontari operano secondo lo spirito e le finalità contemplate dall’art. 2 del presente Statuto che si rifà allo spirito caritatevole del prof. Emilio Trabucchi. La gestione dei volontari è in capo al Presidente della Fondazione o ad un membro del Consiglio di Fondazione da lui delegato.

Un apposito Regolamento disciplinerà la figura dei Volontari e sarà istituito un Registro dei Volontari ai quali potrà essere richiesta una quota di iscrizione e saranno assicurati come disposto dalla legge.

Articolo 12 – Amico della Fondazione Trabucchi

E’ prevista la figura dell’Amico della Fondazione Trabucchi. Sono persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, gli enti e le Istituzioni che, dichiarandosi interessati a collaborare alle iniziative della Fondazione e condividendone le finalità, contribuiscono su base annuale ad incrementare il patrimonio o il fondo di gestione, mediante un versamento in denaro, o con beni e/o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Fondazione. Sono ammessi con delibera insindacabile del Consiglio di Fondazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri

Articolo 13 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, con potere consultivo, è composto da almeno cinque personalità illustri.

Il Comitato è consultato periodicamente dal Presidente, dal Consiglio di Fondazione e dal Direttore Generale circa l’attività scientifica della Fondazione.

Articolo 14 – Revisore contabile

Alla sorveglianza del riscontro contabile dell’amministrazione della Fondazione potrà provvedere una società di revisione o un professionista, Revisore dei conti, a tale scopo incaricati dal Presidente.

Articolo 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai componenti degli organi sociali della Fondazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere.

Articolo 16 – Durata e scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile per qualsiasi causa o ricorrano le cause di estinzione o di scioglimento

previste dal Codice civile, il liquidatore nominato dal Consiglio di Fondazione o, in mancanza di tale nomina, dal Tribunale di Milano, provvederà a devolvere il patrimonio che residuerà a seguito della liquidazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale/ Ente del Terzo Settore, con preferenza ad organizzazioni di ispirazione cattolica, avente forma di Fondazione od Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l’eventuale trasformazione disposta dall’Autorità governativa competente.